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L'autorizzazione sismica è necessaria per qualsiasi tipo di costruzione nelle aree sottoposte a rischio sismico, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, del Decreto ministeriale 14/01/2008 (NTA - Norme Tecniche per le Costruzioni) e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274.
L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare per rilasciare il permesso di costruire o gli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (Circolare regionale 06/07/2010, n. AOO_064_06/07/2010-0063622).
Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, a strutture ultimate ed entro 60 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori il direttore dei lavori deve depositare una relazione sull'adempimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti (relazione a strutture ultimate) come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 6.
Come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 65, com. 7 e art. 67, il direttore dei lavori deve inviare la documentazione anche al collaudatore, che deve presentare il certificato di collaudo entro 60 giorni dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.