
La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o della Rete Natura 2000. Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat" (Direttiva 92/43/CEE), con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
SCREENING VINCA LIVELLO I
Ai sensi della DGR n.1515/2021 lo screening livello I rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio del Livello II di Valutazione Appropriata. Il rilascio del parere di screening da parte dell’Autorità Competente è subordinato al rispetto dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all’ottenimento del “sentito” dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. Qualora l’Ente di Gestione dell’area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il “sentito” sulla Valutazione di Incidenza, che l’eventuale nulla-osta ai sensi dell’art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 7, e dall’art.17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all’ottenimento del relativo parere.
Solo nel caso di P/P/I/A ricadenti in area caratterizzata da pericolosità geomorfologica e/o idraulica all’interno del Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) l'Autorità competente é tenuta ad acquisire anche il parere rilasciato dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell'art. 2, comma 4bis della L.R.17/2007, ovvero dell’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi della L.R. 19/2013, art. 4, comma 1.
VALUTAZIONE APPROPRIATA (LIVELLO II)
Qualora il livello I di screening di incidenza si concluda in modo negativo, deve essere attivato il livello II - Valutazione Appropriata che comporta la redazione dello Studio di Incidenza con i contenuti specificati nell'Allegato C della DGR n.1362/2018.
VALUTAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA DI CORRISPONDENZA ALLE PRE-VALUTAZIONI REGIONALI (SCREENING SEMPLIFICATO)
La Regione Puglia ha svolto le pre-valutazioni, ossia screening di incidenza sito-specifici condotti preventivamente per alcune tipologie di interventi edilizi. Il proponente, tramite l’apposito modulo, presenta istanza di verifica di corrispondenza alla pre-valutazione regionale.
La normativa regionale di riferimento è:
- la DGR n.1615/2022 - Approvazione per-valutazione muretti a secco;
- la DGR n.1116/2023 - Approvazione per-valutazione interventi edilizi di seguito elencati:
- Cat. 1.1- Interventi edilizi come declinati all’art. 3 comma 1 lett a), b), c) del D.P.R. n.380/2001;
- Cat. 1.2 - Interventi edilizi come declinati all’art. 3 comma 1 lett d) del D.P.R. n.380/2001;
- Cat. 1.3- Altri interventi edilizi e realizzazione di opere pertinenziali di edifici esistenti:
- realizzazione di superfici accessorie come declinate nell’Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. n.2250 del 22.12.2017 (Quadro delle definizioni uniformi) al punto 15 – Superficie accessoria (SA), limitatamente a: gazebo, pergolati e tettoie, in legno o metallo e copertura in materiali leggeri, senza fondamenta o platee in cemento, aperti sui lati e che non necessitino di nuova viabilità di accesso, anche non contigui ai fabbricati esistenti;
- realizzazione di cisterne per acqua o serbatoi per gas per utenze domestiche o agricole, anche interrati, e relative condotte di allacciamento;
- varianti non essenziali, come definite ai sensi dell’art. 22, commi 2 e 2 bis del DPR. n. 380/2001, su progetti relativi a interventi edilizi che hanno acquisito la Valutazione di Incidenza, che non comportano ulteriore consumo di suolo naturale;
- Cat. 1.4 - Interventi di adeguamento tecnologico resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza e abbattimento di barriere architettoniche;
- Cat. 1.5 - Realizzazione e manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e privata;
- Cat. 1.6 - Interventi come declinati all’art. 3 comma 1 lett a), b), c), d) del D.P.R. n.380/2001 – Testo Unico dell’edilizia sulle architetture minori agrarie in pietra o in tufo, a secco e non, quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque, il tutto come da art.83 delle NTA del PPTR, oltre a cummerse, casedde, pagliare, fogge, pescare ed edicole votive, ricadenti anche in aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti diverse dalle zone agricole;
- Cat. 1.7 - Realizzazione e manutenzione di opere di allacciamento alle reti tecnologiche di utenze negli interventi di cui alle categorie edilizie 1.1 e 1.2;
- Cat. 1.8 - Realizzazione di impianti fotovoltaici e solare-termico posti su edifici e strutture esistenti per autoconsumo;
Per tali interventi/attività, lo screening di incidenza deve considerarsi esperito e non devono essere oggetto di ulteriori valutazioni, fatta salva una verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata. Tale verifica di corrispondenza sarà espletata, secondo quanto previsto al paragrafo “Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome” dell’allegato alla D.G.R. n. 1515/2021.
A livello amministrativo il procedimento di verifica di corrispondenza si conclude con il rilascio del provvedimento o atto autorizzativo finale, nel quale viene data evidenza dell’esito positivo della verifica effettuata che assume la valenza di parere di screening derivante da pre-valutazione.
Pertanto i predetti interventi edilizi pre-valutati non necessitano di “sentito” da parte dell’Autorità Competente preposta, il proponente tramite la seguente modulistica firmata digitalmente, presenta istanza di verifica di corrispondenza alla pre-valutazione regionale:
Approfondimenti
La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 o in siti proposti per diventarlo, sia a quelli che riguardano ambiti esterni ma che possono comportare ripercussioni sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso. E' infatti fondamentale vedere la valutazione d’incidenza non come un’analisi di singoli effetti apparentemente circoscritti ad un determinato progetto o piano, ma inseriti in un contesto più ampio e dinamico, quale l’intera rete.
La rete Natura 2000 è costituita da:
- proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC)
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC, che alla fine dell'iter di designazione diventano Zone Speciali di Conservazione, ZSC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS).
Quando un piano, programma o progetto interessa un Sito di Importanza Comunitaria (pSIC, SIC o ZSC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000 il proponente è tenuto ad elaborare uno studio di incidenza ambientale che fornisca alle autorità competenti la documentazione sufficiente ad individuare gli effetti sul territorio del progetto in esame.
Le IBA (Important Bird Areas) sono aree che rivestono un ruolo fondamentale per gli uccelli selvatici e dunque uno strumento essenziale per conoscerli e proteggerli. Sono il riferimento scientifico per la designazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Per questo la maggior parte delle ZPS sono state designate proprio sulla base delle IBA. Le ZPS possono però essere designate anche in aree dove non era stata precedentemente individuata un’IBA.
In conformità al Regolamento regionale 22/12/2008 n. 28, art. 5, com.1:
- n) in tutte le ZPS è fatto divieto di realizzare nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 200 metri. In un’area buffer di 5 km dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione d’Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409
- o) in tutte le ZPS è fatto divieto di realizzare impianti a fune permanenti, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico
- p) in tutte le ZPS è fatto divieto di aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, a eccezione di quelle previste dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza sui singoli progetti e sui piani attuativi (Piani di bacino) e fermo restando l’obbligo di recupero finale delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici
Il Regolamento regionale 30/12/2010, n. 24 individua le aree e siti non idonei alla installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione delle linee guida nazionali approvate con Decreto ministeriale 10/09/2010. Il Regolamento per le aree non idonee (le cosiddette linee guida regionali) individua le aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio pugliese e definisce l'obbligo della Valutazione d'Incidenza per l'installazione di impianti eolici, fotovoltaici e biomasse in:
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
- Zone di Protezione Speciale (ZPS)
- Important Bird Areas (IBA).
In aree appartenenti alla Rete ecologica Regionale per la conservazione della Biodiversità (REB) come individuate nel PPTR è obbligatoria la valutazione di incidenza per l'installazione di impianti biomasse.
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non a rallentare la realizzazione degli impianti, ma a offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti.
La Deliberazione della Giunta regionale 14/03/2006, n. 304 come modificata e integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale 24/07/2018, n. 1362 definisce l'atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Per tale procedimento è prevista la definizione di due livelli:
- livello I: fase preliminare di screening attraverso la quale verificare la possibilità che il progetto–piano abbia un effetto significativo sul sito Natura 2000 interessato, non direttamente finalizzato alla conservazione della natura
- livello II: valutazione appropriata consistente nella vera e propria valutazione di incidenza
Se al termine del livello I si arriva alla conclusione che il piano o progetto è strettamente connesso con la gestione e conservazione del sito o non sussistono incidenze significative sul sito Natura 2000, non è necessario procedere al livello successivo della valutazione.
Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione d'incidenza puó far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito. Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata (Legge regionale 12/04/2001, n. 11, art. 4, com. 1).
Livello I: screening
Preliminarmente è necessario capire se la procedura di valutazione deve essere percorsa. Non tutti gli interventi infatti hanno una significatività tale da ritenere di essere sottoposti all'intero iter di valutazione. La fase di screening è un processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa se l'incidenza risulta significativa.
Il proponente deve presentare specifica istanza trasmettendo il "Format proponente" (Deliberazione della Giunta regionale 24/07/2018, n. 1362, all. a)
Livello II: valutazione appropriata
È l'analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.
Il proponente deve presentare istanza corredata da uno studio di incidenza redatto in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale 24/07/2018, n. 1362, all. c.
INTERVENTI EDILIZI DI CUI ALL’ART. 57 DELLA L.R. N.221/2015 IN SANATORIA (VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DEGLI HABITAT DI SPECIE)
per i quali si applica La DGR n. 1515/2021 ove è stata confermata la procedura già delineata al paragrafo 8 della DGR n. 1362 del 24 luglio 2018 inerente alla “Verifica dello stato di conservazione degli habitat e degli habitat di specie” nel seguito integralmente trascritta:
“Ai fini della corretta applicazione di quanto disposto dall’art. 3 comma 1 della Direttiva Habitat in riferimento alla Rete Natura 2000 che “{...) deve garantire il mantenimento ovvero, all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale”, si rende necessario verificare gli effetti discendenti dalla realizzazione di interventi che non abbiano scontato preventivamente la procedura di VINCA, allo scopo di porre in essere, ove possibile, gli opportuni rimedi volti a garantire la finalità di tutela della Rete Natura 2000. Ai fini di tale verifica, anche i soggetti non in possesso di titoli autorizzativi o in possesso di titoli autorizzativi rilasciati in assenza di VINCA, devono presentare all’Autorità competente alla VINCA o a quella preposta al rilascio del titolo autorizzativo che provvede a sua volta alla trasmissione della medesima documentazione all’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza esaustiva documentazione, così come specificata nel successivo Allegato C, che consenta una compiuta valutazione dell’eventuale produzione di effetti pregiudizievoli dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie in relazione allo stato dei luoghi antecedente alla realizzazione del progetto/intervento. Qualora all’esito di detta verifica condotta dall’Autorità competente sulla base delle fonti informative disponibili, risulti una compromissione dello stato di conservazione degli habitat, degli habitat di specie e delle specie considerati dall’omonima Direttiva, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per norma previste nonché la disciplina di cui alla Parte VI del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii., la medesima Autorità informa senza indugio le competenti articolazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutelo del Territorio e del Mare. Ove detta verifica venga espletata dalle amministrazioni delegate ai sensi della legge regionale 17 del 14 giugno 2007 ed a mente della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, i relativi esiti devono essere comunicati alla Sezione competente per la Vinca nonché a quella responsabile della Gestione della Rete Natura 2000 della Regione Puglia. L’espletamento di tale verifica non esime comunque il proponente dall’obbligo di attivare i procedimenti amministrativi previsti dalle normative di settore contemplati nei casi di interventi realizzati in assenza o in difformità del/dal titolo autorizzativo né l’Autorità preposta al rilascio del titolo autorizzativo ad erogare le sanzioni previste dalla legge.”
Il proponente, ai sensi dell’art.4 comma 15 della L.R. n.26/2022 e dell’art.102 della L.R. n.37/2023, dovrà presentare apposita istanza di V.Inc.A. al Comune per i seguenti interventi minori indicati all’art. 57 della L.R. n.221/2015:
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20% delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti;
- opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici;
La DGR n.621/2020 individua le “opere di sistemazione esterne” di competenza comunale ai sensi dell’art. 57 della L. n. 221/2015:
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute nel rispetto delle definizioni, degli indici e dei parametri, ivi compreso quello di permeabilità, stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
- interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
- opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
- interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno.