Attenzione: per presentare questa pratica seleziona la Provincia di Foggia come amministrazione destinataria nel menu in alto a sinistra.
La Provincia rilascia le autorizzazioni per la produzione e il trasferimento di energia elettrica con tensione non superiore a 150.000 V e relative varianti ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 08/03/2002, n. 5.
La Legge Regionale 09/10/2008, n. 25 disciplina la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150.000 V.
La costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, è soggetta ad autorizzazione (articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25). Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. I documenti da allegare alla domanda di autorizzazione e gli adempimenti da rispettare da parte del richiedente sono definiti dall'articolo 5 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25.
La costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici soggetti alla sola denuncia di inizio lavori sono definiti dall'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25.
Se si vuole ottenere anche la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è necessario farne richiesta all'interno della domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25. E’ facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare.
Approfondimenti
Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, compresi:
- la sostituzione di parte dei componenti a causa dell’evoluzione tecnologica
- le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.
Si considerano autorizzati le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della Legge Regionale 27/07/2001, n. 20 (articolo 4 comma 5 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25).
In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito costruire e mettere in esercizio impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori (articolo 4 comma 3 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25).