Denuncia di inizio lavori di linee ed impianti elettrici fino a 150.000 V

Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.

Iter

Il procedimento di denuncia di inizio lavori è definito in dettaglio dalla Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 7:

  1. decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della denuncia, in assenza di un motivato provvedimento di divieto di inizio dei lavori da parte dell’amministrazione competente, l’esercente può procedere alla realizzazione dell’opera
  2. i termini vengono sospesi se, nel corso dell'istruttoria, l'amministrazione ravvisa carenze o difformità nella documentazione presentata. La sospensione dura sino all'adeguamento della documentazione del progetto.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Procura
L'istanza può essere presentata da un procuratore, che deve sottoscrivere la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore.

Accedere al servizio

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Moduli da compilare e documenti da allegare
Denuncia di inizio lavori (DIL) per la costruzione e l'esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt
Autocertificazione tecnica
Copia del documento d'identità
Copia del parere/nulla osta/autorizzazione osta ottenuto
Documentazione tecnica

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 13:16.44