Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
La domanda di adesione si intende tacitamente accettata ed efficace se, entro 45 giorni dalla presentazione (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 3), non sia stata emessa comunicazione specifica da parte della Provincia, a meno di eventuali comunicazioni di sospensione dei termini istruttori.
Messa in esercizio degli impianti
La messa in esercizio equivale all’avvio dell’attività ed alla prima accensione dell’impianto. Durante la messa in esercizio, il gestore deve valutare la conformità dello stabilimento al progetto autorizzato e l’idoneità degli impianti realizzati. La messa in esercizio deve essere effettuata entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (pena la decadenza dell'autorizzazione) e la data deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269, com. 6).
Messa a regime degli impianti
Alla messa in esercizio segue la fase di messa a regime, durante la quale il gestore ha l’obbligo di verificare la rispondenza degli impianti all'autorizzazione attraverso analisi ai punti di emissione nelle condizioni di massimo esercizio. La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio e la data deve essere comunicata almeno dieci giorni prima alla Provincia.
Il gestore dell'impianto deve effettuare il rilevamento delle emissioni almeno due volte, in giorni non consecutivi, nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. La data delle analisi delle emissioni deve essere comunicata almeno 10 giorni prima alla Provincia.
Il gestore deve poi inoltrare i risultati delle analisi, entro i successivi 30 giorni, alla Provincia.
Analisi annuali
Con periodicità annuale, a partire dalla data dell'autorizzazione, devono essere effettuati campionamenti analitici, per tutti i parametri indicati nell'autorizzazione. Il gestore deve trasmettere alla Provincia il primo controllo delle emissioni mentre i successivi controlli annuali devono essere allegati al registro dei consumi e delle operazioni di manutenzione e resi disponibili agli organismi preposti al controllo.
Cessazione attività / impianti
In caso di cessazione dell’attività, il gestore dovrà comunicare alla Provincia la data di cessazione dell’attività e la data prevista per l'eventuale smantellamento dello stesso, entro 30 giorni dalla cessazione.
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