Depositare il certificato di collaudo

Depositare il certificato di collaudo

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L'autorizzazione sismica è necessaria per qualsiasi tipo di costruzione nelle aree sottoposte a rischio sismico, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, del Decreto ministeriale 14/01/2008 (NTA - Norme Tecniche per le Costruzioni) e dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274

L'autorizzazione costituisce atto autonomo e preliminare per rilasciare il permesso di costruire o gli altri titoli che legittimano l'intervento dal punto di vista urbanistico-edilizio (Circolare regionale 06/07/2010, n. AOO_064_06/07/2010-0063622).

Tutti gli interventi edilizi, pubblici e privati, realizzati nelle località sismiche in zona 1, 2 e 3, sono soggetti a collaudo. Sono escluse dal collaudo le sole opere di riparazione e gli interventi locali, definite al Paragrafo 8.4 del Decreto ministeriale 14/01/2008 (NTA - Norme Tecniche per le Costruzioni).

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto che non è intervenuto in alcun modo nella progettazione, nella direzione o nell’esecuzione dell'opera e che è iscritto all'Albo da almeno dieci anni.

Quando non esiste il committente e il costruttore esegue le opere in proprio, quest’ultimo è obbligato a chiedere all'Ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti una terna di nominativi tra i quali scegliere il collaudatore. Questa richiesta deve avvenire prima della presentazione del procedimento edilizio.

In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.

Una volta depositata la comunicazione di fine dei lavori, entro 60 giorni il collaudatore deve presentare il certificato di collaudo come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 67.

Per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica i 60 giorni decorrono dalla data di deposito della relazione a strutture ultimate.

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Sezioni: Edilizia sismica
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:36.20