Comunicare le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti

Comunicare le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti

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Il Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 214 introduce procedure semplificate per le operazioni di smaltimento e recupero rifiuti, a condizione che garantiscano in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci. Le procedure semplificate devono inoltre garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. 

Operazioni di smaltimento rifiuti

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche citate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 214, e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215).

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:36.20