Chiedere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

Chiedere il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)

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L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di una sua parte a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 (modificato dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 46).

L'AIA è normata all’interno della Parte II, Titolo III-bis del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152 (articoli 29-bis e seguenti), che ne disciplina il rilascio, il rinnovo, il riesame e le modalità di esercizio degli impianti che ne sono soggetti.

Le AIA sono basate sul concetto dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT-Best Available Techniques), tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l’impianto opera. Devono quindi contenere una serie di misure per evitare o ridurre le loro emissioni in tutte le matrici ambientali, aria, acqua e suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, con lo scopo di ottenere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.

L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte II e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le BAT conclusionsLe BAT Conclusions sono adottate, insieme al BREF di appartenenza (BAT Reference Report, cioè le linee guida sulle migliori tecniche disponibili in campo di BAT), tramite Decisione della Comunità Europea e pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Si tratta di documenti vincolanti per le imprese cui si rivolgono.

La Circolare di coordinamento 17/06/2015, n. 12422 definisce ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 46.

Approfondimenti

Che titoli sostituisce?

L'AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali elencate all’Allegato IX del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152:

Da chi può essere richiesta? quali sono gli impianti per i quali va richiesta?

L'AIA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dell’impianto stesso (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 5, com. 1, let. r-bis).

L’AIA è l’Autorizzazione Integrata Ambientale che gli impianti elencati nell’Allegato VIII, Parte II del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, devono avere per poter esercitare la propria attività. Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 04/03/2014, n. 46 è stato esteso l’ambito di applicazione di tale normativa a nuove categorie di impianti non precedentemente soggetti ad AIA, che pertanto sono tenuti alla presentazione della relativa istanza.

Tra i settori industriali coinvolti sicuramente quelli che hanno subito le modifiche più significative sono:

  • il settore della gestione dei rifiuti, con l’ingresso in AIA di nuove categorie di impianti di trattamento, come ad esempio il trattamento biologico dei rifiuti
  • il settore dell’industria chimica, con l’estensione dell’assoggettabilità ad AIA anche alle produzioni di prodotti intermedi, purchè a scala industriale e purchè prevedano una trasformazione chimica o biologica
  • il settore del legno, con l’ingresso in AIA dei produttori di pannelli, quando la produzione supera i 600 m3 al giorno, e le attività di conservazione del legno mediante prodotti chimici.

Sono incluse nella disciplina AIA anche le attività non direttamente soggette ad AIA ma tecnicamente connesse alle attività elencate all'allegato VIII alla Parte II, anche se condotte da altro gestore. Questo significa che l'attività tecnicamente connessa dovrà presentare una propria domanda di AIA anche se non ricadente nelle categorie individuate all’Allegato VIII.

Quindi installazioni quali, ad esempio: 

  • impianti di cogenerazione a servizio dell’installazione AIA
  • impianti di trattamento dei reflui di un’installazione AIA

sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale anche se condotte da un gestore diverso da quello che conduce l’installazione AIA.

A chi deve essere richiesta?

L’autorità procedente per l’AIA è la Provincia di competenza territoriale, alla quale devono essere indirizzate tutte le istanze per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale.

L’Amministrazione Provinciale è l’Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali anche per gli impianti siti nel territorio della Provincia con esclusione degli impianti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) in cui si svolgono attività di cui ai punti 5.2 (impianti di incenerimento dei rifiuti urbani), 5.3 (impianti per l’eliminazione dei rifiuti non pericolosi) e 5.4 (discariche) dell’Allegato VIII alla Parte II del Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, che sono invece di competenza regionale (Deliberazione della Giunta regionale 02/04/2014, n. 557).

Quali sono i contenuti della domanda?

I contenuti della domanda sono definiti dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-ter.

Prima di avviare l’attività o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione, se l’attività comporta la produzione, l’utilizzo o lo scarico di sostanze pericolose, il gestore deve predisporre e allegare all’istanza di AIA, una relazione di riferimento contenente le informazioni sulla concentrazione nel suolo e nelle acque sotterranee di quelle sostanze pericolose prodotte o utilizzate nel sito soggetto alla disciplina dell’AIA. Con Decreto ministeriale 13/11/2014, n. 272 il Ministero ha provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento.

Alla cessazione dell’attività sarà effettuato un confronto fra lo stato del suolo e delle acque sotterranee in quel momento rilevato e lo stato descritto nella relazione di riferimento. Qualora si riscontrasse un significativo inquinamento del suolo e delle acque sotterrane rispetto allo stato riportato nella relazione di riferimento, il gestore dell’impianto deve intervenire per ovviare all’inquinamento, secondo le disposizioni della normativa nazionale sulla bonifica dei siti inquinati.

Quanto dura?

Si conferma che è stata ridefinita ex lege la durata della validità dell'AIA. Pertanto il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA in oggetto avverrà con i tempi di cui al Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-octies come modificato dal Decreto legislativo 04/03/2014, n. 46.

Il riesame dell’AIA viene effettuato:

  1. entro 4 anni dalla pubblicazione di nuove BAT conclusions. Le AIA devono essere riesaminate e se necessario aggiornate ad esempio per nuovi BAT-AEL (intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore  tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle  BAT, espressi  come  media  in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche). Gli impianti devono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro i 4 anni.
  2. trascorsi 10 anni dal primo rilascio dell’AIA o dall’ultimo rinnovo/riesame effettuato. Il termine passa a 12 anni per gli impianti certificati ISO 14001 e a 16 anni per impianti registrati EMAS
Quali sono le sanzioni?

Per attività rientranti nell’Allegato VIII alla Parte II il Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-quattordecies prevede l’arresto fino a un anno o ammenda da 2.500 a 26.000 €, nel caso questa eserciti in assenza di AIA.

L'autorità competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, procede a (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 29-decies, com. 9):

  1. diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità
  2. diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno
  3. revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente
  4. chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:36.20