
Il Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26 disciplina le attività di scarico delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia.
Il titolare dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento fuori dalla pubblica fognatura per superfici scolanti inferiori a 5.000 mq, è tenuto ad inoltrare alla Provincia competente una comunicazione, prima della realizzazione delle opere per:
- edifici esistenti (articolo 16)
- nuovi edifici ed installazioni (articolo 17).
Più precisamente, ai sensi del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26, art. 15, com. 4 sono tenuti a presentare la comunicazione:
- i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti dalle superfici scolanti impermeabilizzate di insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, localizzati in aree sprovviste di fognatura separata e non ricadenti nei casi disciplinati al Capo II del Regolamento regionale 09/12/2013, n. 26
- i titolari dello scarico di acque di prima pioggia provenienti da superfici scolanti impermeabilizzate di lotti edificatori, così come individuati dai piani urbanistici esecutivi, destinati alla sola residenza e localizzati in aree sprovviste di fognatura separata
- i titolari dello scarico di acque meteoriche di dilavamento incidenti su strade extraurbane provviste di collettamento, anche a cielo aperto.
L’autorità competente nel termine di 90 (novanta) giorni potrà imporre eventuali prescrizioni.
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Ultimo aggiornamento: 17/04/2025 10:59.43