Immergere in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

Immergere in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte

Al fine della tutela dell'ambiente marino e in conformità alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, è consentita l'immersione deliberata in mare da navi ovvero aeromobili e da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, quali spiagge, lagune e stagni salmastri e terrapieni costieri, dei seguenti materiali:

  • materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi
  • inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale
  • materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri, attività di immersione.

La movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte è soggetta ad autorizzazione rilasciata:

  1. per interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di V.I.A.
  2. per interventi non soggetti a valutazione di impatto ambientale:
    • se non facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, l’autorizzazione è rilasciata dalla regione, in conformità alle modalità tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali, per quanto di competenza
    • se facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.

Per spostamenti in ambito portuale di ridotta entità è fatto obbligo di trasmettere alla competente autorità portuale una “comunicazione preventiva di spostamento in ambito portuale come previsto dal decreto ministeriale 15/07/2016, n. 173, art. 2, comma 1, lettera f)”.

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Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 10:16.55