
La Legge regionale 09/10/2008, n. 25 disciplina la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, con tensione non superiore a 150.000 V.
Sono soggette a denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici (Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 4, com. 2):
- con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri
- in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari
- le opere accessorie
- le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 m, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V
- i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.
I documenti da allegare alla denuncia di inizio lavori sono definiti dalla Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 7.
Approfondimenti
Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, compresi:
- la sostituzione di parte dei componenti a causa dell’evoluzione tecnologica
- le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.
Si considerano autorizzati le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della Legge regionale 27/07/2001, n. 20 (Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 4, com. 5).
In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito costruire e mettere in esercizio impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori (articolo 4 comma 3 della Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 4, com. 3).
Ai sensi della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25, art. 15, entro 120 giorni dalla data di entrata in esercizio di un impianto con tensione di esercizio superiore a 20.000 V, il gestore deve informare la Provincia dell’avvenuta fine lavori, inviando le coordinate geografiche dei sostegni messi in opera e ogni eventuale altra indicazione per l’individuazione della linea elettrica.
Ai sensi della Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 16, le linee e gli impianti autorizzati, con livelli di tensione superiore a 20.000 V, sono sottoposti a collaudo, entro dodici mesi a partire da terzo anno dalla data di messa in esercizio, su richiesta del titolare dell’autorizzazione, presentata contestualmente alla comunicazione della fine dei lavori.
Durante il collaudo si accertano:
- l’ultimazione dei lavori
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle prescrizioni tecniche stabilite dall’autorizzazione
- l’adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall’autorizzazione.
Tutte le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del titolare dell’autorizzazione.
Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla Provincia.
Le linee elettriche e le opere accessorie costruite con l’impiego di materiali, strutture e opere conformi a modelli unificati già sottoposti a verifica e collaudi, si intendono collaudati dietro presentazione, da parte dell’esercente l’attività elettrica, di dichiarazione di conformità dell’opera a tali disposizioni.
Tensione di esercizio compresa tra 1.000 V e 20.000 V
Ai sensi della Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 16, com. 5, le linee fino a 20.000 V si intendono collaudate con trasmissione alla Provincia, da parte dell’esercente, di una dichiarazione di conformità dell’opera alle norme tecniche vigenti.
Tensione di esercizio inferiore a 1.000 V
Ai sensi della Legge regionale 09/10/2008, n. 25, art. 16, com .7, le linee con tensione inferiore a 1.000 V sono escluse dalla procedura di collaudo o dalla dichiarazione di conformità.