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L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo unico, istituito dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, che sostituisce e comprende sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale (sotto elencati), prima richiesti e ottenuti separatamente. L'AUA si pone quindi come strumento di semplificazione amministrativa che risponde alla duplice esigenza di:
- garantire la tutela dell’ambiente
- ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici
determinando, conseguentemente, un netto miglioramento, in termini di efficienza, dell’intero sistema autorizzativo. In quest'ottica, le principali novità introdotte riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, mentre restano inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.
Approfondimenti
L'AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152), e in particolare:
- autorizzazione agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale
- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
- autorizzazione agli scarichi idrici su suolo o in sottosuolo
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (Decreto legislativo 27/01/1992, n. 99, art. 9)
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269)
- autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272)
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 4 e com. 6)
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 216)
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 112).
L'AUA non si applica:
- agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
- ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 26)
- alle procedure ordinarie per i rifiuti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208)
- agli impianti per fonti energetiche rinnovabili (FER) (Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387)
- alle attività soggette alla direttiva "nitrati" (Direttiva comunitaria 12/12/1991, n. 91/676/CEE)
- agli impianti asservititi ad attività di bonifica e messa in sicurezza di emergenza (MISE)
- agli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad esempio gli sfioratori).
L'AUA deve essere richiesta dal gestore, cioè la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, degli impianti soggetti a uno dei titoli abilitativi sopra elencati e installati presso:
- piccole-medie imprese (PMI), così come definite dal Decreto ministeriale 18/04/2005, art. 2
- grandi imprese (così come chiarito dalla Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801).
Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo
La Circolare ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.
Le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti di voltura (cambio di denominazione del soggetto titolare del titolo abilitativo) e di modifica non sostanziale (variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che può produrre effetti sull'ambiente). Pertanto questo tipo di istanze devono essere gestite secondo la disciplina prevista dalla normativa settoriale, quindi direttamente dalle Autorità Competenti (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 6, com.1).
L'AUA deve essere richiesta esclusivamente in modalità telematica al SUAP, che provvede a trasmetterla all'autorità competente e ai soggetti competenti.
L'AUA ha durata di 15 anni dalla data di rilascio e il suo rinnovo deve essere richiesto entro 6 mesi dalla data di scadenza.
L'AUA sostituisce e comprende i sette diversi titoli abilitativi in materia ambientale sopra elencati, ma la normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è sempre quella prevista per i singoli titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi
- autorizzazione agli scarichi idrici in corpo idrico superficiale
- autorizzazione agli scarichi idrici in pubblica fognatura
- autorizzazione agli scarichi idrici su suolo o in sottosuolo
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
- autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera
- comunicazione o nulla osta previsti in materia di inquinamento acustico
- comunicazioni in materia di rifiuti per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi
- comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.