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L'esercizio di impianti mobili finalizzati al trattamento di rifiuti per mezzo di campagne di attività di breve durata è soggetto ad autorizzazione ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208, com. 15.
Per impianto mobile si intende una struttura tecnologica unica o, in casi particolari, un assemblaggio di strutture tecnologiche uniche, che possono essere trasportate e installate in un sito per effettuare campagne di attività di durata limitata nel tempo non superiore a 120 giorni. Per struttura tecnologica unica si intende un unico macchinario identificabile con marca, modello e numero di matricola. Gli impianti mobili sono soggetti alla direttiva macchine.
Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208, com- 15:
- gli impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e che reimmettono l’acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano
- gli impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.
L’impianto mobile deve essere in piena ed esclusiva disponibilità del soggetto che richiede l’autorizzazione.
A impianto mobile autorizzato il soggetto giuridico che intende avviare una campagna di attività di recupero rifiuti deve presentare 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto alla Provincia e per conoscenza, al Comune, all’ARPA e all’ASL territorialmente competenti, apposita comunicazione.
Le operazioni di recupero o smaltimento rifiuti a mezzo impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato, e i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell’autorizzazione.
Prima di richiedere l’avvio della campagna di attività di recupero dei rifiuti con la relativa comunicazione, si deve verificare se la propria attività rientra o meno tra quelle soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).