Chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150.000 V

Chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di linee e impianti elettrici fino a 150.000 V

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La Provincia rilascia le autorizzazioni per la produzione e il trasferimento di energia elettrica con tensione non superiore a 150.000 V e relative varianti ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 08/03/2002, n. 5.

La Legge Regionale 09/10/2008, n. 25 disciplina la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione non superiore a 150.000 V.

La costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, è soggetta ad autorizzazione (articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25). Sono soggette ad autorizzazione anche le varianti delle linee e degli impianti esistenti che implicano aumento della tensione di esercizio indicata nell'originaria autorizzazione. I documenti da allegare alla domanda di autorizzazione e gli adempimenti da rispettare da parte del richiedente sono definiti dall'articolo 5 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25.

La costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici soggetti alla sola denuncia di inizio lavori sono definiti dall'articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25.

Se si vuole ottenere anche la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio è necessario farne richiesta all'interno della domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 comma 1 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25. E’ facoltà del richiedente chiedere, prima della presentazione della domanda, la convocazione di una conferenza di servizi preliminare.

Approfondimenti

Linee e impianti elettrici non soggetti ad autorizzazione o denuncia di inizio lavori

Non sono soggetti ad autorizzazione né a denuncia gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti esistenti, compresi:

  • la sostituzione di parte dei componenti a causa dell’evoluzione tecnologica
  • le varianti di tracciato concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate.

Si considerano autorizzati le linee e gli impianti fino a 20.000 V la cui realizzazione sia prevista nei piani urbanistici esecutivi di cui all’articolo 16 e successivi della Legge Regionale 27/07/2001, n. 20 (articolo 4 comma 5 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25).

In assenza di opposizioni da parte dei privati e delle amministrazioni interessate, è consentito costruire e mettere in esercizio impianti elettrici con tensione nominale fino a 1.000 V che si diramano da un impianto preesistente realizzato in base a provvedimento di autorizzazione o a seguito di denuncia di inizio lavori (articolo 4 comma 3 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25).

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Sezioni: Ambiente
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:36.20