
La Legge Regionale 09/10/2008, n. 25 disciplina la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, con tensione non superiore a 150.000 V.
Sono soggette a denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici (articolo 4 comma 2 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25):
- con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri
- in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari
- le opere accessorie
- le varianti, di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 m, di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V
- i rifacimenti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, a condizione che gli stessi interventi non modifichino il tracciato interessando altre proprietà.
I documenti da allegare alla denuncia di inizio lavori sono definiti dall'articolo 7 della Legge Regionale 09/10/2008, n. 25.