
L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di una sua parte a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti definiti dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (modificato dal Decreto Legislativo 04/03/2014, n. 46).
L'AIA è normata all’interno della Parte II, Titolo III-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (articoli 29-bis e seguenti), che ne disciplina il rilascio, il rinnovo, il riesame e le modalità di esercizio degli impianti che ne sono soggetti.
Le AIA sono basate sul concetto dell'utilizzo delle migliori tecniche disponibili (BAT-Best Available Techniques), tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e territoriali in cui l’impianto opera. Devono quindi contenere una serie di misure per evitare o ridurre le loro emissioni in tutte le matrici ambientali, aria, acqua e suolo, comprese le misure relative alla gestione dei rifiuti, con lo scopo di ottenere un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
L'AIA è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'allegato XI alla parte II e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le BAT conclusions. Le BAT Conclusions sono adottate, insieme al BREF di appartenenza (BAT Reference Report, cioè le linee guida sulle migliori tecniche disponibili in campo di BAT), tramite Decisione della Comunità Europea e pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Si tratta di documenti vincolanti per le imprese cui si rivolgono.
La Circolare di coordinamento 17/06/2015, n. 12422 definisce ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 04/03/2014, n. 46.