Comunicare una campagna di attività di smaltimento o recupero di rifiuti tramite impianto mobile

Comunicare una campagna di attività di smaltimento o recupero di rifiuti tramite impianto mobile

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Le imprese che intendono svolgere singole campagne di attività di smaltimento o di recupero di rifiuti tramite impianto mobile, autorizzato in via definitiva ai sensi del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 208, com. 15, devono presentare alla Provincia e, per conoscenza, al Comune, all’ARPA e all’ASL territorialmente competenti, una comunicazione, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto. La campagna di attività non può avere durata superiore a 120 giorni consecutivi e può essere eseguita esclusivamente nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti. Per luogo di produzione è inteso uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro, all’interno di un’area delimitata, in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

Un impianto mobile non può effettuare campagne di attività all’interno di impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti.

Prima di richiedere l’avvio delle campagna di attività di recupero dei rifiuti con la relativa comunicazione, si deve verificare se la propria attività rientra o meno tra quelle soggette a verifica di assoggettabilità a VIA, a valutazione di impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Se lo svolgimento della campagna non è compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica, la Provincia può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato.

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Sezioni: Ambiente
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 16:36.20