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Al fine di pervenire alla regolarizzazione ambientale e paesaggistica e per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, è possibile ottenere il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente (Decreto legislativo 30/09/2003, n. 269, art. 32).
La Legge 28/02/1985, n. 47, art. 32 (così come modificato dal Decreto legislativo 30/09/2003, n. 269 e dalla Legge 24/11/2003, n. 326), stabilisce che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è soggetto al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria (Decreto Legislativo 30/09/2003, n. 269, art. 32, com. 3).
Approfondimenti
Sono suscettibili di sanatoria le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino (Legge 28/02/1985, n. 47, art. 32):
- in difformità dalla Legge 02/02/1974, n. 64 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, quando possano essere collaudate come previsto dalla Legge 28/02/1985, n. 47, art. 35, com .4
- in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al Capo III della Legge 28/02/1985, n. 47
- in contrasto con le norme del Decreto ministeriale 01/04/1968, n. 1404, e con agli articoli 16, 17 e 18 della Legge 13/06/1991, n. 190, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
La Provincia di Foggia ha la delega per rilasciare il parere per tutti i Comuni interessati (Deliberazione della Giunta regionale 14/12/2010, n. 2766 e Legge regionale 07/10/2009, n. 20).